Vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  1244  del  18
marzo 1991;
 
                              Decreta:
 
   1.  Le  tariffe  per  l'erogazione  da parte delle UU.SS.LL. delle
prestazioni dovute nel corrente anno agli invalidi  di  guerra  e  di
servizio, ai sensi dell'art. 57, terzo comma, della legge 23 dicembre
1978,  n.  833  dell'art.  27, terzo comma, della legge provinciale 2
gennaio  1981  n.  1  e  dell'art.  46,  quinto  comma,  della  legge
provinciale 30 giugno 1983, n. 20 sono stabilite come segue:
   - Cure climatiche:
    soggiorni terapeutici: L. 37.100 giornaliere per un massimo di 21
giorni di cura all'anno;
   - Cure termali:
    L. 44.900 giornaliere per un massimo di 15 giorni all anno;
   - Assistenza alimentare:
    L. 3.000 giornaliere per un massimo di 270 giorni all'anno;
   - Contributo a paraplegici:
    L. 65.800 mensili;
   - Contributo usura indumenti per:
    amputati arto inferiore L. 74.700 annuali;
    amputati arto superiore L. 52.200 annuali;
   - Contributo acquisto calzature di rivestimento protesi:
    L. 98.600 annuali;
   -  Diarie  agli  invalidi  in  viaggio  per  ragioni di assistenza
protesica e ospedaliera:
    L. 15.000 per periodi da 5 a 12 ore;
    L. 29.600 per periodi da 12 a 24 ore;
   - Assistenza odontostomatologica:
    aumento del 7% delle tariffe di cui alla circolare n. 32  del  12
maggio  1978,  della  Direzione Generale della disciolta ONIG e delle
deliberazioni della Giunta provinciale n. 2834 del 24 maggio 1983, n.
2164 del 7 maggio 1984, n. 2147 del 5  maggio  1986,  n.  316  del  3
febbraio  1987,  n.  689 del 15 febbraio 1988, n. 922 del 20 febbraio
1989 e n. 8836 del 29 dicembre 1989.
   2. Continuare nell'applicazione delle norme della  disciolta  ONIG
riguardanti    il    premio   per   buona   tenuta   delle   protesi,
l'accompagnatore dell'invalido grave nonche'  il  rimborso  spese  di
viaggio.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione
Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Bolzano, 2 maggio 1991
 
                             DURNWALDER
 
 Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1991
Registro n. 14, foglio n. 62